Dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte da ARERA le regole per gestire i mancati pagamenti nel servizio idrico integrato. Queste regole, valide in tutta Italia, permettono di adottare misure specifiche contro chi non paga le bollette dell'acqua, evitando di far ricadere sulla generalità degli utenti l’onere complessivo della morosità.
Sì. Per aderire al piano di rateizzazione l'utente deve pagare la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora, allegando copia della ricevuta di pagamento, unitamente al modulo per la richiesta, scaricabile dalla SEZIONE DEDICATA.
Il piano di rateizzazione ha una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una frequenza pari a quella della fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti. L’applicazione degli interessi dilatori sarà pari al tasso unico di riferimento della BCE.
Se l'utente non paga una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, se previsto dal piano di rateizzazione, l'utente dovrà saldare l'intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se ciò non avviene, si può procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.
La fornitura non può essere sospesa né disattivata nei seguenti casi:
La limitazione della fornitura è un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura, e avviene mediante l'installazione di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L'intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l'erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.
Per le utenze domestiche residenti diverse da quelle titolari del bonus acqua, è possibile procedere alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver accertato l'impossibilità tecnica della limitazione. In questi casi prima di procedere viene inviata all’utente una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione.
Una volta inviata questa comunicazione, si procederà con la sospensione della fornitura.
Per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus acqua, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all'intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:
Se l'intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, il gestore può sospendere la fornitura solo dopo aver inviato all'utente una comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
Le utenze domestiche residenti titolari di bonus acqua e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.
Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.
In caso di utenza condominiale, non è possibile procedere alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.
Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l'intero importo dovuto, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.
A fronte del perdurare della morosità, successivamente alla sospensione della fornitura è possibile procedere con la disattivazione delle forniture disalimentabili che implica l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.
La fornitura è riattivabile entro 2 giorni feriali (intesi come giorni non festivi dal lunedì al sabato) dalla data in cui l'utente comunica l'attestazione di pagamento dell'intero importo dovuto, attraverso i canali di contatto messi a disposizione del gestore. Se la comunicazione avviene dopo le 18, il gestore può considerarla pervenuta il giorno successivo.
In caso di ritardo nella riattivazione, il gestore deve versare all'utente un indennizzo in bolletta pari a 30 euro.
Se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l'utente è già stato costituito in mora nei 18 mesi precedenti, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità, è possibile richiedere anche i costi sostenuti per l'intervento di limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore.
Agli utenti con uso domestico residente titolari di bonus acqua e alle utenze con "uso pubblico non disalimentabile", il gestore può chiedere solo gli interessi di mora e il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.
In caso di mancato rispetto della disciplina prevista dalla Delibera saranno corrisposti all’utenza specifici indennizzi automatici di seguito riportati:
INDICATORE |
DESCRIZIONE |
INDENNIZZO |
Comma 10.1 a) del REMSI |
Sospensione o disattivazione per morosità ad un utente finale non disalimentabile |
30 euro |
Comma 10.1 b) del REMSI |
Disattivazione della fornitura per morosità ad un utente finale domestico residente, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.5 |
30 euro |
Comma 10.1 c) del REMSI |
Limitazione, sospensione o disattivazione per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora |
30 euro |
Comma 10.1 d) del REMSI |
Limitazione, sospensione o disattivazione per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui all’ Articolo 6 del REMSI |
30 euro |
Comma 10.2 a) del REMSI |
Limitazione, sospensione o disattivazione per morosità in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora |
10 euro |
Comma 10.2 b) del REMSI |
Limitazione, sospensione o disattivazione per morosità in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui all’ Articolo 5 del REMSI |
10 euro |
Comma 10.2 c) |
Soppresso |
|
Comma 10.2 d) del REMSI |
Limitazione, sospensione o disattivazione per morosità in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma in caso di mancato invio del sollecito bonario di pagamento |
10 euro |