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Deposito cauzionale

Quando stipuli un contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito che il gestore chieda un deposito cauzionale. La somma versata copre, almeno in parte, il rischio di mancati pagamenti e tutela non solo il Gestore, ma tutti gli utenti. Le somme non pagate da un singolo, infatti, si ripercuotono su tutti gli altri.  

Come viene calcolato l’importo della cauzione?  

In base ai tuoi consumi storici e in base alla tipologia di utenza (domestica, commerciale…) e non può superare le tre mensilità medie. Per le utenze condominiali (cioè con 2 o più unità abitative collegate allo stesso contatore) il deposito è pari al 60% della somma dei depositi calcolati sulle singole unità. 

Quando dev’essere versata la cauzione? La metà va versata alla stipula del contratto, l’altra metà verrà suddivisa in due rate nelle prime due bollette utili.  

Posso essere esentato dal versamento del deposito cauzionale?  

  • Sì, se fruisci di agevolazioni tariffarie di carattere sociale non può esserti richiesto il deposito. 
  • Se sei un utente domestico e non consumi più di 500 metricubi l’anno, puoi attivare la domiciliazione bancaria o postale e in questo caso non sei tenuto al deposito cauzionale.     

Quando mi verrà restituito il deposito cauzionale? 

In caso di chiusura del contratto, ti verrà restituito con l’ultima fattura. Se attivi la domiciliazione bancaria o postale ti sarà restituito nella prima fattura utile. La cauzione viene sempre restituita maggiorata degli interessi legali maturati nel periodo di deposito.  

Chi ha stabilito queste regole?  

L'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas e del Servizio Idrico (AEEGSI) ha introdotto queste regole dal 1° giugno 2014, con le Delibere 86/2013  e 543/2013. Da allora il deposito cauzionale si applica a tutti i contratti, nuovi e già attivi, secondo quanto dispone ARERA, che ha sostituito AEEGSI.  

Delibera AEEGSI 86/2013

Estratto Delibera AEEGSI 643/2013